INAIL AUTOLIQUIDAZIONE | Versamento rata
I datori di lavoro soggetti all’obbligo di assicurazione INAIL sono tenuti al versamento del premio assicurativo calcolato in sede di autoliquidazione.
Il premio di autoliquidazione può essere versato in un’unica soluzione oppure in quattro rate trimestrali, ciascuna pari al 25% dell’importo annuale dovuto. La scelta per il pagamento rateale deve essere comunicata direttamente tramite i servizi telematici utilizzati per la presentazione della dichiarazione delle retribuzioni.
Nel caso di pagamento in quattro rate, sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi, determinati applicando il tasso medio di interesse dei titoli di Stato. I datori di lavoro che utilizzano il servizio “Invio telematico dichiarazione salari” e che, per l’autoliquidazione in corso, non intendono più avvalersi della rateizzazione adottata nell’anno precedente, devono comunicare espressamente tale scelta attraverso lo stesso servizio.
Le scadenze delle quattro rate del premio INAIL sono fissate in modo predeterminato:
- la prima rata deve essere versata entro il 16 febbraio;
- la seconda rata entro il 16 maggio;
- la terza rata entro il 16 agosto, termine che è differito al 20 agosto ai sensi dell’articolo 3-quater del decreto-legge n. 16/2012, convertito dalla legge n. 44/2012;
- la quarta rata entro il 16 novembre.
Qualora la scadenza cada di sabato o in un giorno festivo, il versamento può essere effettuato il primo giorno lavorativo successivo, come previsto dall’articolo 18 del decreto legislativo n. 241 del 9 luglio 1997.

