Indennità mobilità aree di crisi Sicilia: proroga anche per 2026
Con il messaggio 1238 del 9 aprile 2026 INPS ricorda chela legge di bilancio 2026 ha previsto una nuova proroga, fino al 31 dicembre 2026, dell'indennità pari al trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa ubicate nel territorio della Regione siciliana.
n relazione alle richieste presentate nel corso del 2020.
Ai fini della copertura degli oneri derivanti dalla proroga dell’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga in argomento, l'articolo 1, comma 787, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 ha previsto uno stanziamento pari a 1.332.000 euro per l'anno 2026, al quale si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione,
INPS ricorda che l’indennità in argomento è concessa dalla Regione siciliana in continuità e previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell'Istituto.
Per le istruzioni operative relative alla gestione della misura in trattazione si rinvia a quanto illustrato nella circolare n. 51 del 26 marzo 2021.
La decisione deriva dalla necessita di sostenere la competitività del sistema produttivo nazionale e la salvaguardia dei livelli occupazionali nei casi di crisi industriali complesse con impatto significativo sulla politica industriale nazionale, con particolare riferimento al territorio della Regione siciliana.
Sono interessati dunque i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia che hanno cessato di percepire la NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) nel 2020 e che hanno presentato la relativa richiesta nel corso del medesimo 2020.
Indennità aree di crisi istruzioni INPS 2024
INPS precisa che l'indennità è concessa, su richiesta, dalla Regione Sicilia con un budget complessivo pari a 973.400 euro per l'anno 2024, previa verifica della disponibilità da parte dell'istituto Vengono richiamate per la gestione operativa le istruzioni fornite dalla circolare INPS 51 2021 e si ricorda che non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 67, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro; sono compresi gli apprendisti e i lavoratori somministrati.
L'importo è calcolato secondo le consuete modalità della mobilità in deroga, considerando come riferimento la retribuzione percepita al momento dell’ultima cessazione del rapporto di lavoro.
Gli importi massimi dell’indennità di mobilità 2024, a cui fare riferimento per il calcolo della prestazione, sono indicati nella tabella che segue rispettivamente, al lordo e al netto della riduzione prevista dall’articolo 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, che attualmente è pari al 5,84 per cento:
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Indennità di mobilità |
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Retribuzione (euro) |
Tetto |
Importo lordo (euro) |
Importo netto (euro) |
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Inferiore o uguale a 2.102,24 |
Basso |
971,71 |
914,96 |
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Superiore a 2.102,24 |
Alto |
1.167,91 |
1.099,70 |

