Cumulo pensione e lavoro autonomo: dichiarazione RED entro il 2 novembre 2026

Come previsto dall'articolo 10, comma 4, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 503, i titolari di pensione soggetti al divieto di cumulo sono tenuti a presentare all'Ente erogatore la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo riferiti all'anno precedente, entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF.

Quest'anno, quindi, i titolari di pensione con decorrenza entro il 2025 soggetti al divieto di cumulo parziale con i redditi da lavoro autonomo devono dichiarare entro il 2 novembre 2026 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2025. Il termine ordinario del 31 ottobre cade infatti di sabato e slitta al primo giorno lavorativo utile.

Con il messaggio n. 3281 del 15 ottobre 2026 l'INPS chiarisce quali pensionati sono tenuti alla comunicazione e quali ne sono esclusi. Il messaggio illustra anche le regole di compilazione della dichiarazione reddituale, che si presenta online tramite il servizio "RED Precompilato" (v. paragrafo dedicato). Un adempimento da monitorare per i commercialisti che assistono clienti pensionati titolari di partita IVA.

Cumulo pensione e lavoro autonomo: chi è escluso dall'obbligo di dichiarazione

Non devono presentare la dichiarazione, perché non soggetti al divieto di cumulo, i seguenti pensionati:

  • titolari di pensione e assegno di invalidità con decorrenza entro il 31 dicembre 1994;
  • titolari di pensione di vecchiaia: dal 1° gennaio 2001 queste pensioni sono interamente cumulabili con i redditi da lavoro autonomo, a prescindere dall'anzianità contributiva (art. 72, L. 388/2000);
  • titolari di pensione di vecchiaia liquidata nel sistema contributivo, totalmente cumulabile con i redditi da lavoro dal 1° gennaio 2009 (art. 19, D.L. 112/2008);
  • titolari di pensione di anzianità e di trattamento di prepensionamento a carico dell'AGO e delle forme sostitutive ed esclusive, anch'essi totalmente cumulabili dal 1° gennaio 2009 (circolare INPS n. 108/2008);
  • titolari di pensione o assegno di invalidità con almeno 40 anni di contributi, a carico dell'AGO, delle forme esonerative, esclusive e sostitutive e delle gestioni dei lavoratori autonomi (circolare INPS n. 20/2001). Ai fini del requisito conta anche la contribuzione successiva alla decorrenza della pensione, se già utilizzata per la liquidazione di supplementi.

Attenzione: per gli assegni di invalidità, anche se liquidati con 40 o più anni di contributi, continuano ad applicarsi le riduzioni della tabella G allegata alla L. 335/1995 in caso di cumulo con redditi da lavoro dipendente, autonomo o d'impresa (art. 1, comma 42, L. 335/1995).

Chi deve presentare la dichiarazione e casi particolari

I pensionati che non rientrano nelle ipotesi di esclusione appena viste devono comunicare entro il 2 novembre 2026 i redditi da lavoro autonomo conseguiti nel 2025.

Il messaggio richiama però alcune situazioni in cui il divieto di cumulo, in concreto, non opera o determinati compensi non rilevano:

  • pensionati di invalidità con redditi modesti: titolari di pensione o assegno di invalidità che nel 2025 hanno conseguito un reddito da lavoro autonomo non superiore a 7.844,20 euro, pari al trattamento minimo FPLD (art. 10, comma 2, D.Lgs. 503/1992);
  • attività socialmente utili: i redditi da programmi di reinserimento degli anziani promossi da enti locali e altre istituzioni pubbliche e private sono totalmente cumulabili (art. 10, comma 5, D.Lgs. 503/1992);
  • amministratori locali: le indennità e i gettoni di presenza dell'art. 82, commi 1 e 2, del TUEL non costituiscono reddito da lavoro ai fini del cumulo;
  • cariche pubbliche elettive: le relative indennità, ad esempio quelle di consiglieri regionali e parlamentari nazionali ed europei, non rilevano;
  • giudici tributari: sono esclusi dal divieto per le indennità percepite per tale funzione (art. 86, L. 342/2000);
  • sacerdoti: le remunerazioni dell'art. 24, L. 222/1985 sono cumulabili con la pensione.

Dipendenti pubblici, INPGI, lavoro sportivo e magistrati onorari

Gestione dipendenti pubblici. Per gli iscritti alla Gestione dipendenti pubblici il divieto di cumulo riguarda i trattamenti pensionistici di inabilità. Rientrano in questa categoria le pensioni privilegiate e quelle derivanti da dispensa dal servizio per inabilità assoluta e permanente a qualsiasi proficuo lavoro o alle mansioni. Il divieto non opera invece per i trattamenti privilegiati del comparto difesa e sicurezza erogati a chi è transitato all'impiego civile nella PA per inidoneità al servizio (art. 139, DPR 1092/1973).

Per le pensioni di inabilità con decorrenza dal 1° gennaio 2001 si applica l'art. 72, comma 2, L. 388/2000. Le quote eccedenti il trattamento minimo sono cumulabili al 70% con i redditi da lavoro autonomo e al 50% con quelli da lavoro dipendente. In caso di lavoro autonomo, la trattenuta non può comunque superare il 30% del reddito.

Iscritti INPGI. Le istruzioni valgono anche per i titolari di pensione di invalidità dell'art. 8 del Regolamento della Gestione sostitutiva INPGI. Dal 1° luglio 2022 queste pensioni sono cumulabili con i redditi da lavoro nei limiti ordinari (circolare INPS n. 92/2022).

Lavoro sportivo. Con la riforma del D.Lgs. 36/2021, applicabile dal 1° luglio 2023 anche al dilettantismo, l'obbligo riguarda anche i titolari di pensione o assegno di invalidità, di pensione privilegiata o per dispensa dal servizio che svolgono lavoro sportivo (circolare INPS n. 127/2025).

Novità: magistrati onorari confermati. Il compenso dei magistrati onorari confermati ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 116/2017 che esercitano le funzioni in via non esclusiva costituisce reddito da lavoro autonomo. Questi soggetti sono iscritti alla Gestione separata o alla Cassa forense, e conta l'assenza di vincolo di subordinazione, indipendentemente da come il compenso è dichiarato ai fini fiscali (circolare INPS n. 79/2026). Se titolari delle pensioni sopra indicate, sono quindi tenuti alla dichiarazione.

Cumulo redditi e pensione: cosa dichiarare e come compilare

I redditi vanno indicati secondo questi criteri:

  • i redditi da lavoro autonomo si dichiarano al netto dei contributi previdenziali e assistenziali e al lordo delle ritenute erariali;
  • il reddito d'impresa si dichiara al netto anche delle eventuali perdite deducibili imputabili all'anno di riferimento.

Il messaggio fornisce anche indicazioni operative sulla compilazione:

  • si dichiarano solo i redditi da lavoro autonomo del titolare, senza indicare altre tipologie di reddito;
  • i redditi non vanno indicati come importo unico: per ciascuna tipologia si riportano i periodi di lavoro, con mese e anno di inizio e fine e l'importo del periodo. Sono ammessi fino a sei periodi l'anno, in ordine cronologico e senza sovrapposizioni;
  • in assenza di redditi, per ogni tipologia richiesta vanno comunque indicati "Gennaio 2025" come data di inizio, "Dicembre 2025" come data di fine e importo 0. Per il preventivo si usano "Gennaio 2026" e "Dicembre 2026";
  • la dichiarazione a consuntivo va presentata anche se la situazione reddituale è rimasta invariata rispetto a quella dichiarata a preventivo, e la dichiarazione a preventivo anche se non è cambiato nulla rispetto al consuntivo dell'anno precedente.

Come presentare la dichiarazione: il servizio RED Precompilato

La dichiarazione si presenta online sul sito www.inps.it, accedendo con una delle seguenti identità digitali:

  • SPID almeno di livello 2;
  • Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Carta di Identità Elettronica (CIE) di livello 3;
  • eIDAS.

Chi non dispone ancora dello SPID può richiederlo a uno degli Identity Provider elencati sul sito dell'AgID (www.spid.gov.it).

Dopo l'autenticazione si accede al servizio "RED Precompilato", digitando nel motore di ricerca del sito "La dichiarazione della situazione reddituale (RED)". Nella schermata successiva si seleziona la campagna "Campagna RED 2026 anno reddito richiesto 2025".

Pensionati con redditi da lavoro autonomo 2025: chi deve presentare la dichiarazione all’INPS entro il 2 novembre 2026, chi è escluso, come compilare il RED Precompilato e le sanzioni. Le istruzioni

Cumulo redditi e pensione: sanzioni per omessa dichiarazione

Il pensionato che omette la dichiarazione dei redditi da lavoro autonomo deve versare all'Ente previdenziale una somma pari all'importo annuo della pensione percepita nell'anno cui la dichiarazione si riferisce (art. 10, comma 8-bis, D.Lgs. 503/1992). La somma viene trattenuta direttamente sulle rate di pensione spettanti.