730/2026: gli altri redditi nel Quadro D
Il Modello 730/2026 va inviato dal 30 aprile al 30 settembre che sia esso ordinario o con la precompilata messa a disposizione da parte delle Entrate.
Vediamo nel dettaglio cosa contiene il Quadro D altri redditi che dall'anno scorso ha visto l'introduzione dei righi D6 e D7
730/2026: gli altri redditi nel Quadro D
Il Quadro D altri redditi vanno indicati:
- i redditi di capitale,
- i redditi di lavoro autonomo
- e i redditi diversi.

Nei righi da D3 a D5 vanno indicati alcuni redditi di lavoro autonomo e diversi (ad esempio i compensi per attività di lavoro autonomo occasionale) da indicare nel quadro. Essi possono essere ricavati dalla Certificazione Unica rilasciata dal sostituto d’imposta.
I redditi diversi derivanti da sublocazione breve e da locazione breve da parte del comodatario indicati nel quadro Certificazione Redditi-Locazioni brevi della Certificazione Unica 2026 vanno indicati nel rigo D4 indicando nella colonna “3” il codice 10, tranne nel caso in cui nel corso del 2025 sono stati locati più di 4 appartamenti. In tal caso il comodatario non può utilizzare il modello 730.
Nella tabella seguente sono indicati i righi del quadro D nei quali vanno esposti i redditi in relazione alla “Causale” presente nel punto 1 della Certificazione Unica 2026 – Lavoro autonomo.

I righi D1 e D2 devono essere utilizzati per dichiarare i seguenti redditi percepiti nel 2025 indipendentemente dal momento in cui è sorto il diritto a percepirli:
- gli utili derivanti dalla partecipazione al capitale di società ed enti soggetti all’Ires;
- gli utili distribuiti da società ed enti esteri di ogni tipo provenienti da Paesi a fiscalità privilegiata;
- tutti gli altri redditi di capitale.
Tali proventi sono riportati nella certificazione degli utili (CUPE) o sono desumibili da altra documentazione rilasciata dalle società emittenti, italiane o estere, o dai soggetti intermediari.
Non devono, invece, essere dichiarati in questi righi i redditi di capitale soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta oppure a imposta sostitutiva.
I redditi di capitale concorrono alla formazione del reddito complessivo:
- nella misura del 49,72 per cento se derivano da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2016;
- nella misura del 40 per cento se derivanti da utili prodotti sino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2007;
- nella misura del 58,14 per cento se derivanti da utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016 e fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2017

