Concessioni balneari: gare anche prima del 2027, indennizzi solo se provati

Concessioni balneari, il Consiglio di Stato chiarisce i tempi delle gare e le regole per gli indennizzi: il 30 settembre 2027 non garantisce la permanenza fino a quella data e il concessionario uscente deve provare gli investimenti non ammortizzati.

Con la sentenza n. 6539 del 18 agosto 2026, la VII Sezione si è pronunciata sulle procedure avviate da un Comune per riassegnare alcune concessioni demaniali marittime, chiarendo due aspetti particolarmente rilevanti per concessionari e amministrazioni:

  1. Il primo riguarda la data del 30 settembre 2027: non costituisce una garanzia per l'attuale concessionario di poter mantenere il titolo fino a quel giorno. Se la procedura di gara viene completata prima, il nuovo concessionario può subentrare anticipatamente.
  2. Il secondo riguarda invece l'indennizzo al concessionario uscente: non è automatico né generalizzato e presuppone la prova degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati.

Vediamo cosa cambia.

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Concessioni balneari: cosa ha stabilito il Consiglio di Stato

La controversia nasce dalle procedure avviate da un Comune per l'assegnazione tramite evidenza pubblica di concessioni demaniali marittime a finalità turistico-ricreativa.

I concessionari uscenti avevano contestato, tra gli altri aspetti, la scadenza dei titoli, le modalità delle nuove procedure e la disciplina dell'indennizzo.

Il Consiglio di Stato torna innanzitutto sul tema delle proroghe, richiamando il quadro derivante dalla legge n. 118/2022 e dalla successiva disciplina introdotta dal decreto-legge n. 131/2024, convertito dalla legge n. 166/2024.

Secondo i giudici, le concessioni interessate dalle precedenti proroghe devono considerarsi cessate al 31 dicembre 2023.

La prosecuzione dell'efficacia prevista dalla disciplina successiva fino al 30 settembre 2027 deve essere invece letta in funzione dell'espletamento delle procedure competitive.

Gare concessioni balneari: il 30 settembre 2027 è un termine massimo

Uno dei passaggi più importanti della sentenza riguarda proprio la scadenza del 30 settembre 2027.

Il Consiglio di Stato attribuisce al termine una funzione acceleratoria e non dilatoria.

In altri termini, il 2027 non rappresenta una data fino alla quale le amministrazioni devono necessariamente mantenere gli attuali concessionari, rinviando nel frattempo l'assegnazione dei nuovi titoli.

Al contrario, gli enti sono chiamati a procedere con le attività necessarie alle gare.

La disciplina prevede, in sede di prima applicazione, l'avvio delle procedure entro il 30 giugno 2027, mentre il 30 settembre costituisce il limite ordinario entro cui si colloca la prosecuzione dell'efficacia dei titoli. Questo però non impedisce di concludere una gara prima. Se l'amministrazione completa la procedura e individua il nuovo concessionario, può procedere al nuovo affidamento senza attendere necessariamente settembre 2027.

Cosa succede al vecchio concessionario se la gara finisce prima

La conseguenza pratica è rilevante soprattutto per gli operatori. La prosecuzione prevista dalla legge non determina un diritto incondizionato a occupare il bene demaniale fino al 30 settembre 2027.

Una volta conclusa la procedura e individuato il soggetto destinato a subentrare, l'amministrazione può disporre la cessazione anticipata del precedente rapporto concessorio, adottando gli atti necessari al passaggio al nuovo concessionario.

Il Consiglio di Stato riconosce inoltre la possibilità di utilizzare titoli temporanei nelle more della conclusione delle procedure, quando ciò sia necessario per evitare un'occupazione delle aree demaniali priva di titolo e garantire la continuità delle attività.

Indennizzo concessioni balneari: non spetta automaticamente

L'altro punto centrale della sentenza n. 6539/2026 riguarda l'indennizzo del concessionario uscente.

La legge n. 118/2022, come modificata dal decreto Salva-infrazioni, prevede un indennizzo a carico del concessionario subentrante collegato, tra l'altro, al valore degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati al termine della concessione.

La questione assume particolare rilievo anche per il ritardo nella definizione della disciplina attuativa destinata a stabilire i criteri di calcolo.

Il Consiglio di Stato chiarisce però che la mancanza del decreto ministeriale non può bloccare le gare.

Non solo, l'indennizzo non può essere interpretato come un diritto generalizzato spettante automaticamente a qualsiasi concessionario uscente, ma pccorre verificare concretamente se esistano investimenti ancora da ammortizzare.

Chi deve provare gli investimenti non ammortizzati?

Sul piano operativo, la pronuncia contiene un'indicazione particolarmente importante: l'onere di dimostrare l'esistenza degli investimenti ricade sul concessionario uscente.

Non basta quindi aver gestito per anni lo stabilimento o aver effettuato genericamente lavori e migliorie, per ottenere il riconoscimento dell'indennizzo occorre poter dimostrare l'esistenza degli investimenti rilevanti e la quota che, al momento della cessazione della concessione, risulta ancora da ammortizzare.

Per i concessionari diventa quindi essenziale disporre di una documentazione contabile, fiscale e tecnica in grado di ricostruire gli investimenti effettuati, la relativa data, il costo sostenuto e il processo di ammortamento.

È uno degli aspetti della sentenza con le maggiori conseguenze pratiche: in vista delle future gare, la corretta ricostruzione degli investimenti può diventare determinante per tutelare la posizione economica dell'operatore uscente.

Opere non amovibili: resta l'articolo 49 del Codice della navigazione

Un capitolo distinto riguarda le opere non amovibili realizzate sul bene demaniale. Resta infatti applicabile l'articolo 49 del Codice della navigazione, secondo cui, salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, alla cessazione del rapporto le opere non amovibili costruite sulla zona demaniale restano acquisite allo Stato senza compenso o rimborso.

Il tema non va quindi confuso con quello dell'indennizzo previsto dalla più recente disciplina per gli investimenti del concessionario uscente.

Concessioni balneari: le date da ricordare

Data Cosa prevede la disciplina
31 dicembre 2023 Termine cui il Consiglio di Stato riconduce la cessazione delle precedenti proroghe
30 giugno 2027 Termine previsto in sede di prima applicazione per l'avvio delle procedure di affidamento
30 settembre 2027 Limite ordinario della prosecuzione dell'efficacia dei titoli durante il passaggio alle gare
Prima del 30 settembre 2027 Possibile conclusione della gara e subentro del nuovo concessionario

La normativa contempla inoltre, in presenza di ragioni oggettive che impediscano di concludere la procedura, la possibilità di differire il termine per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre il 31 marzo 2028.

Le concessioni balneari sono prorogate automaticamente fino al 30 settembre 2027?

Secondo il Consiglio di Stato, il termine del 30 settembre 2027 non attribuisce al concessionario un diritto a mantenere necessariamente il titolo fino a quella data. La prosecuzione è funzionale allo svolgimento delle procedure di affidamento.

Le gare per le concessioni balneari possono concludersi prima del 2027?

Sì. La sentenza n. 6539/2026 chiarisce che le procedure possono essere concluse prima del 30 settembre 2027, con conseguente possibilità di subentro del nuovo concessionario.

L'indennizzo al concessionario uscente è automatico?

No. Il riconoscimento dell'indennizzo deve essere verificato concretamente e il concessionario uscente deve provare l'esistenza degli investimenti effettuati e non ancora ammortizzati.